LA DISCIPLINA DELLA FIRMA DIGITALE: il valore giuridico della firma digitale e del documento informatico

23 giugno 2009

Per quanto riguarda il valore giuridico della apposta ad un documento informatico, l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 10/2002 (che sostituì l’art. 10 del D.P.R. n. 445/2000, intitolato «Forma ed efficacia del documento informatico», ora abrogato dal D.Lgs n. 82/2005) stabilì che «il documento informatico ha l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 del Codice Civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate». La norma è oggi sostanzialmente riprodotta dall’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005.

L’art. 2712 c.c. riguarda le c.d. «Riproduzioni meccaniche» (alle cui tipologie previste dall’art. 2712 c.c. il primo comma dell’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 ha aggiunto espressamente quelle «informatiche») che «formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime».

L’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 10/2002, stabilì inoltre che «il documento informatico sottoscritto con soddisfa il requisito legale della forma scritta (ora art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 che richiede il rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71). Sul piano probatorio esso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza» (ora art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005).

«Il documento informatico, quando è sottoscritto con , basata su un certificato qualificato (rilasciato da un certificatore accreditato o non) ed è generato mediante un dispositivo elettronico per la creazione di una firma sicura (è un hardware – periferica che risponde ai requisiti fissati dall’allegato III della Direttiva CE 93/1999, la firma sicura è poi verificata coi criteri fissati dall’allegato IV della stessa Direttiva) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto» (comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs n. 10/2002, oggi riportato nel comma 2 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005). Esso ha, pertanto, l’efficacia della scrittura privata con sottoscrizione autenticata o, meglio in questo caso, legalmente considerata come riconosciuta, prevista dagli artt. 2702, 2703 e 2704 (quest’ultimo sulla data della scrittura) del codice civile.

L’art. 35 del D.Lgs. n. 82/2005 sui dispositivi sicuri e le procedure per la generazione della firma stabilisce che essi devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata sia riservata, non possa essere derivata o contraffatta e possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall’uso da parte di terzi. Essi devono inoltre garantire l’integrità dei documenti informatici su cui è apposta la firma ed essere strutturati in modo tale da chiedere conferma della volontà di generare la firma o da ricondurre chiaramente tale generazione alla volontà del titolare (questo nel caso di procedura automatica).

«Al documento informatico, sottoscritto con , in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova (da parte del Giudice) unicamente a causa del fatto che è sottoscritto con firma elettronica od in quanto la firma non è basata su un certificato qualificato» (comma 4, dell’art. 6 del D.Lgs. n. 10/2002, abrogato e non riportato nel D.Lgs. n. 82/2005, ma sostanzialmente inutile).

L’apposizione ad un documento informatico di una o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sottoscrizione hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante o chi richiede la sospensione non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate (norma introdotta dal comma 4 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005).

La o un altro tipo di firma elettronica qualificata può essere autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In tal caso essa è legalmente riconosciuta ai sensi dell’art. 2703 del codice civile e la scrittura privata così sottoscritta «fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta», ai sensi dell’art. 2702 c.c.

L’autenticazione della o di un altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento elettronico sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico (art. 25 D.Lgs. n. 82/2005, i cui contenuti erano in precedenza riportati nell’art. 24 del D.P.R. n. 445/2000).

Queste disposizioni si applicano alle firme elettroniche basate su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore avente sede nell’Unione Europea o fuori di essa, se accreditato in uno Stato di essa o garantito da un certificatore comunitario o riconosciuto in forza di un accordo fra la Comunità e Paesi terzi (comma 5 del D.Lgs. n. 10/2002, ripreso dal comma 4 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005).

Ricordiamo poi l’art. 9 del D.Lgs. n. 10/2002, che sostituiva l’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (tuttora in vigore, non essendo stato abrogato dal D.Lgs. n. 82/2005) sui rapporti telematici tra cittadini e , stabilendo che le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica alla P.A. od ai gestori di pubblici servizi sono valide:

1. se sottoscritte mediante , basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura (è richiesto quindi il massimo grado di affidabilità e sicurezza);

2. quando l’autore è identificato dal sistema informatico (della a cui si è rivolto) con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

Autore: Gianfranco Visconti – Consulente di Direzione aziendale – Lecce
Fonte: Pmi – Ipsoa Editore, n. 6, Giugno 2009

Simone Ferruti

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