Contribuenti: in arrivo posta elettronica certificata e semplificazio fiscali
3 dicembre 2008
Tra le misure del pacchetto anti-crisi approvato venerdì dal CdM, spiccano anche le misure volte alla semplificazione amministrativa, a vantaggio dei contribuenti che potranno così risparmiare tempo e denaro.
In altre parole, con la nuova norma, i contribuenti potranno optare per la “comunicazione di adesione” e concludere la procedura con il versamento delle imposte dovute e di una sanzione dimezzata rispetto al precedente quadro normativo.
L’articolo 27 del decreto legge 185/2008 presenta infatti notevoli modifiche al procedimento di adesione innescato su iniziativa dell’ufficio.
La sanzione da un quarto del minimo passa a un ottavo del minimo, purché il contribuente comunichi all’ufficio di voler aderire e effettui il versamento entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
Quindi, con il nuovo istituto dell’adesione anticipata il contribuente potrà o presentarsi al contraddittorio e dare seguito, se lo riterrà, all’accertamento con adesione oppure definire direttamente la sua posizione, accettando gli importi dell’invito, e con questa opzione fruire della riduzione delle sanzioni alla metà rispetto a quelle previste per l’accertamento con adesione tramite contraddittorio.
Sancito dall’articolo 5 del decreto legislativo 218/1997, relativo alle disposizioni sull’accertamento con adesione, la nuova disposizione prevede anche che gli inviti al contraddittorio, emessi dal primo gennaio 2009, riportino l’indicazione delle maggiori imposte, ritenute, sanzioni e interessi richiesti al contribuente e la motivazione della richiesta.
In caso di pagamento rateale, la comunicazione di adesione deve contenere anche il numero delle rate e deve essere unita la documentazione sull’avvenuto pagamento della prima rata.
Le nuove riduzioni potranno riguardare tutte le ipotesi di ravvedimento operoso effettuate dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto legge.
Di Marina Mancini
Fonte: PubblicaAmministrazione.net
Nessun commento »
Non c'è ancora nessun commento.
RSS feed dei commenti a questo articolo. TrackBack URL

