La Legge Stanca per l’accessibilita’ dei siti internete della P.A.
11 gennaio 2008
Ultimamente si sente tanto parlare di accessibilità dei siti internet e sicuramente vi sarà capitato di vedere delle pagine web che si fregiano del titolo di “accessibile”. Questo importante termine letteralmente indica la possibilità di raggiungere agevolmente qualcosa, qualcosa che diventi di facile apprensione o comprensione. Questi concetti vanno intesi a livello non solo fisico ma anche concettuale ed è evidente, quindi, che riguardano anche i siti web, per definizione “immateriali”. In pratica, ci si propone di garantire a tutti l’accesso alle pagine web. Ed ecco qui la nota dolente: questo “tutti” include anche le persone, non solo disabili in senso stretto, che, a causa di svariati problemi, non riescono a consultare delle pagine web create con tecnologie e linguaggi articolati. Ed ecco sorgere l’esigenza di creare delle regole che i siti web dovrebbero rispettare.
Purtroppo non c’è ancora abbastanza sensibilità a questo problema, forse perché non si ha conoscenza delle difficoltà che i disabili incontrano nella navigazione dei siti web. Durante un seminario tenuto dal CNIPA ho potuto assistere ad una dimostrazione eseguita con una ragazza non vedente che non potendo interagire con il PC attraverso il mouse, deve utilizzare la tastiera ed una notevole combinazione di tasti per le varie funzioni. Tutto ciò che appare nella schermata viene interpretato e letto da un software, arrivare a consultare le informazioni desiderate diventa un’impresa titanica. Provate solo ad immaginare la persona con difficoltà davanti ad un sito con una musica in sottofondo che si sovrappone al sintetizzatore vocale o davanti a menù costituiti da sole immagini per le quali non sono presenti testi alternativi che possono essere letti dal software di aiuto. Abbiamo il dovere, almeno morale, di garantire a tutti l’accesso alle informazioni, senza discriminazioni.
Il World Wide Web Consortium, conosciuto come W3C (http://www.w3.org), ha fatto proprie le definizioni precedentemente esposte. E’ un ente internazionale, indipendente e senza scopi di lucro che ha come missione quella di dettare gli standard per i linguaggi e le tecnologie del web, al fine di garantire l’accessibilità dei servizi e delle informazioni offerte nel web. Successivamente alla nascita di questo ente anche i Governi, sensibili al problema, hanno sentito la necessità di introdurre delle leggi con lo stesso scopo. L’Italia lo ha fatto con la legge n. 4 del 2004, conosciuta come “legge Stanca”, divenuta anche modello per altri paesi. Principio cardine di questa legge è garantire l’accesso da parte dei soggetti disabili agli strumenti informatici ed alle informazioni veicolate tramite la rete. Le pubbliche amministrazioni, come anche le aziende private concessionarie di servizi pubblici, hanno l’obbligo dell’accessibilità dei loro siti internet.
La normativa prevede 22 requisiti tecnici che devono essere rispettati affinché un sito possa essere dichiarato accessibile. Le Pubbliche Amministrazioni e gli altri soggetti erogatori non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti web quando non questi non rispettano i requisiti di accessibilità. Questi requisiti si potrebbero considerare una riscrittura, con qualche integrazione, delle Web Content Accessibility Guidelines, WCAG 1.0 (http://www.w3c.it/wai/wcag10Guidelines.html), ossia le linee guida per i contenuti web accessibili rilasciate dal W3C. La valutazione dell’accessibilità ha due livelli. Il primo, quello tecnico, viene condotto da esperti sulla base di parametri tecnici. Il secondo, quello soggettivo, è articolato in ulteriori sottolivelli e
comporta il coinvolgimento di utenti disabili.
Per la pubblica amministrazione viene applicato soltanto quello tecnico che comporta la verifica di tutti i 22 requisiti previsti. Esiste un logo che attesta l’accessibilità del sito che lo espone. Le Pubbliche Amministrazioni non hanno l’obbligo di esporre tale logo, ma hanno comunque quello di rispettare i requisiti previsti per l’accessibilità. Al Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) spetta il compito di verificare le richieste di autorizzazione ad esporre il logo e anche quello di monitorare nel tempo la presenza dei requisiti. Inoltre si occupa della gestione della banca dati dei loghi rilasciati e dell’elenco dei valutatori di accessibilità. Una volta che la Pubblica Amministrazione ha verificato, in maniera autonoma, la presenza di tutti i requisiti può richiedere al CNIPA l’autorizzazione ad esporre il logo. Il responsabile dell’accessibilità dovrà inviare la richiesta attraverso l’apposita pagina web (http://www.pubbliaccesso. gov.it/logo/), allegando il documento contenente il risultato della positiva valutazione dei requisiti. Il CNIPA provvederà ad esaminare la richiesta e, in caso positivo, aggiungerà l’URL del sito in oggetto alla propria banca dati per poi inoltrare al richiedente le istruzioni per l’utilizzo del logo.
Oltre ad adempiere agli obblighi di legge un sito accessibile ha anche altri vantaggi: il rispetto degli standard delle tecniche e dei linguaggi per il web fa si che un sito sia pronto per essere consultato con diversi dispositivi e consente anche una più facile manutenzione con una relativa riduzione dei costi, oltre all’aumento dell’utenza. Per valutare lo stato applicativo dell’accessibilità il CNIPA ha analizzato ben 507 home page dei siti della PA, ma il risultato è alquanto disastroso. Soltanto il 10% utilizza del codice HTML
corretto e appena il 7% presenta le etichette nei campi dei form da compilare. Meglio la navigabilità da tastiera, prevista dal il 55% delle pagine. Va comunque considerato che rispetto al 2006 si ha un incremento del rispetto dei requisiti. Il singolo utente non può contestare la “nullità” del contratto di un sito della PA che non rispetta i requisiti di accessibilità previsti dalla legge; possono farlo i soggetti che hanno un “interesse ad agire”, come le associazioni di categoria o le aziende escluse da una gara. E’ comunque possibile segnalare eventuali mancanze riscontrate attraverso qualche sito al CNIPA. I dipendenti della PA discriminati dal non rispetto dei requisiti possono segnalarlo avvalendosi del diritto di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
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