Posta elettronica Certificata: ecco come funziona

29 novembre 2006

l termine ultimo del 15 aprile 2006, proposto dal entro il quale tutti gli intermediari finanziari (comprese le holding di partecipazione) hanno dovuto attivare una casella di PEC per comunicare con l’Agenzia delle Entrate. Le integrazioni previste dal D.lgs 4 aprile 2006, n. 159 che completano il Codice dell’Amministrazione Digitale, in vigore dal 1° gennaio 2006 che rafforzano ulteriormente il diritto dei cittadini a scambiare comunicazioni mediante Posta Elettronica con le PA, non più soltanto con quelle centrali ma anche con quelle locali e – in caso di mancata risposta – riconosce loro il diritto di rivolgersi al giudice amministrativo per obbligare i pubblici uffici a rispettare tale obbligo.

La data del 1° settembre 2006, fissata dal D.lgs 4 aprile 2006 n. 159, che per facilitare le comunicazioni via e-mail, obbliga le amministrazioni pubbliche a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica istituzionale ed uno di PEC per dare in più la certezza legale delle comunicazioni. Questi e altri interventi del legislatore, negli ultimi mesi, hanno generato un gran fermento intorno alla (PEC), sono stati organizzati numerosi eventi generando un incredibile rincorsa all’informazione come confermato anche dagli accessi al nostro sito e dalle richieste al nostro numero verde. Quanto sopra ha spinto la Redazione di I2000 a segnalare un articolo, apparso a marzo 2006 su ilsole24ore.com, per aiutare tutti coloro che vogliono chiarimenti sulla . Buona lettura!

Articolo 8 marzo 2006 -  www.ilsole24ore.com – E-mail certificata, ecco come funziona di Benito Carobene. L’E-mail è ormai lo strumento di comunicazione elettronica più utilizzato per lo scambio di qualsiasi tipo di messaggio.

Basti dire che in Italia, ogni giorno, vengono spediti oltre 500 milioni di corrispondenze di questo tipo. Purtroppo, però, questa incredibile massa di lettere viaggia con ben poche garanzie di affidabilità. Ecco, allora, la necessità di organizzare l’intero sistema in modo più accettabile. Nasce così la “” (Pec) che è una speciale forma di e-mail che acquista valore legale proprio come avviene per la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento rispetto alla lettera con affrancatura ordinaria. Anzi, a questo proposito, va fatta un’ulteriore specificazione (che, addirittura, viene ignorata dagli stessi gestori di Pec). In realtà la raccomandata con avviso di ricevimento non offre tutte le garanzie che le vengono comunemente attribuite. Infatti, la ricevuta firmata dal destinatario dimostra semplicemente che a costui è stata consegnata una certa busta, ma non dice nulla sul contenuto della stessa. In altre parole, il destinatario, in sede di contenzioso, potrebbe sempre sostenere che lui ha ritirato sì la busta ma che, dentro essa, non c’era nulla. Tanto che molti avvocati hanno sempre consigliato ai loro clienti, nel momento in cui dovevano inviare una comunicazione importante, di spedire una cartolina e non una lettera. Con la Pec questo problema non si pone. Infatti, utilizzando la firma elettronica non solo si può provare l’invio e la ricezione della missiva ma a, addirittura, si può provare (sempre con valore legale) che il contenuto del messaggio era esattamente quello voluto. L’intera procedura è disciplinata da un decreto del Presidente della Repubblica (numero 68 del 2005) che contiene, appunto, le “Regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante la ”. Il sistema, anche se tutt’ora poco noto, inizia a diffondersi perché riguarda tutti i possibili rapporti: tra pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini, fra di loro o gli uni con gli altri. Da segnalare anche che l’Italia è tra i primi Paesi al mondo ad avere a disposizione un servizio del genere. Il processo di invio e ricezione del messaggio di Pec è molto semplice. Il mittente spedisce il messaggio al proprio gestore di Pec; costui gli invia immediatamente la ricevuta di accettazione e, contemporaneamente, spedisce il messaggio alla casella di posta del destinatario. Ciò può avvenire direttamente (se il gestore è lo stesso) o attraverso il gestore del destinatario (infatti, la legge rende obbligatoria l’interoperabilità dei servizi offerti). Come per una raccomandata con ricevuta di ritorno un’e-mail certificata si ritiene (a norma di legge) “ricevuta” dal destinatario se consegnata nella sua casella di posta elettronica. Cosa che è provata dalla ricevuta elettronica che viene immediatamente inviata al mittente. Ovviamente, ciò che importa è la “consegna” in quanto non è previsto l’accertamento della lettura. Nel caso in cui il mittente smarrisca le suddette ricevute la traccia informatica delle operazioni svolte viene conservata per un periodo di tempo definito dalla legge (trenta mesi), con lo stesso valore giuridico delle ricevute. Non va inoltre dimenticato che le ricevute rilasciate dai gestori di Pec sono sempre sottoscritte mediante una firma elettronica che ne assicura, quindi, la provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio. Sistema, questo, che può essere utilizzato anche dal mittente nel caso in cui abbia un proprio certificato digitale di sottoscrizione (Firma Digitale). E, anche a proposito della regolamentazione di questo servizio, va ricordato che il nostro Paese è all’avanguardia. Può essere interessante ricordare anche che da una casella di Pec è possibile inviare un messaggio certificato a qualsiasi altra casella e-mail. Però va anche detto che l’invio e la ricezione di un messaggio di Pec hanno valore legale solo nel caso in cui anche il destinatario sia dotato di una analoga casella di Pec. Ovviamente, come già ricordato prima, un messaggio di questo genere può essere tranquillamente inviato e certificato anche nel caso in cui mittente e destinatario abbiano gestori diversi. Per attivare il servizio occorre contattare uno dei gestori accreditati nell’elenco pubblico tenuto dal Centro nazionale per l’informatica nella Pa (). Elenco che può essere consultato nel relativo sito (www.cnipa.gov.it) alla sezione “”. Attualmente i gestori già iscritti in tale elenco sono otto. Nei loro siti si trovano tutte le informazioni necessarie per ottenere la propria casella, le procedure da seguire, i costi e così via. Va anche tenuto presente che gli stessi gestori, in genere, hanno proposte che sono tra loro simili solo parzialmente. Infatti, tutti devono rispettare i numerosi requisiti di base stabiliti dalla legge. Però, poi, ognuno è libero di personalizzare e valorizzare la propria offerta attraverso ulteriori servizi. Quindi, prima di effettuare la propria scelta, conviene leggere le proposte di tutti.

Redazione

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