Videosorveglianza ed enti locali
22 novembre 2005
Ormai palesemente noto che gli enti locali, ed in particolare i Comuni, si avvalgono, per lo svolgimento di alcune attività istituzionali, di sistemi di videosorveglianza del territorio, finalizzati al controllo del traffico cittadino, (in particolar modo nelle tanto decantate zone a traffico limitato – Z.T.L. – ) al telecontrollo ambientale, al presidio di monumenti o luoghi pubblici ed in generale al controllo del territorio nei punti più strategici.
Benché queste attività vengano svolte per attinenti finalità istituzionali – per cui non è richiesto il consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’interessato – i Comuni devono adeguare le modalità di ripresa delle immagini ai principi cardine previsti dal Codice privacy. Tra le cautele da adottare, in primis, vi è quella di limitare le possibilità di ingrandimento delle riprese e il livello di dettaglio sui tratti somatici delle persone inquadrate dalle telecamere, quando, conformemente al principio di necessità, di proporzionalità e di non eccedenza sancito dal Codice, le medesime finalità possono essere raggiunte e perseguite indipendentemente dall’utilizzo di tecniche informatiche particolarmente invasive dei diritti e della dignità dell’interessato, che il Codice privacy impone, comunque, di rispettare.
La materia presenta numerose implicazioni con la disciplina sulla riservatezza dei dati personali e l’Autorità Garante ha avuto modo più volte modo di intervenire sull’argomento in svariate occasioni, essendo ormai invalso presso le amministrazioni locali il ricorso a sistemi informatici di sorveglianza del territorio, in particolar modo per il monitoraggio dell’accesso ai centri storici, o installazione di telecamere con efficacia deterrente delle violazioni del codice della strada.
I sistemi di rilevazione devono, pertanto, essere attivati dal Comune di riferimento in presenza di un quadro articolato di garanzie dei diritti dei cittadini. Il rispetto dei principi basilari del Codice privacy è “condicio sine qua non” per l’installazione delle moderne apparecchiature, a prescindere dal fatto che i dati raccolti attraverso la videosorveglianza siano trattati per finalità istituzionali.
Gli obiettivi che il Comune intende perseguire con i sistemi di video sorveglianza, devono, innanzitutto, essere confacenti con le funzioni istituzionali demandate agli enti locali dalle norme nazionali, dall’ordinamento della polizia municipale o dagli statuti e dai regolamenti comunali. I sistemi installati devono inoltre, essere conformi alle misure di sicurezza previste dal Codice privacy per evitare i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, o accesso non autorizzato ai dati.
L’ente locale deve, altresì, assolvere all’obbligo di informare (secondo quanto previsto dall’art. 13) i cittadini sulle finalità perseguite con i sistemi di videosorveglianza e sui diritti riconosciuti agli interessati (in questo caso i cittadini) dal Codice privacy, per esempio mediante l’affissione di cartelli-avvisi in prossimità delle telecamere o degli impianti di telecontrollo.
Il Garante, con provvedimento generale del 29 aprile 2004, ha anche avuto modo di sollecitare i Comuni a procedere ad una localizzazione più precisa delle telecamere nei vari punti della città e ad adottare accorgimenti tecnici che consentano di limitare le possibilità di ingrandimento o il livello di definizione delle immagini e dei volti delle persone, al fine di assicurare il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti con l’attività di videosorveglianza.
Ciò significa, per esempio, che devono essere evitate riprese di persone in prossimità di telecamere utilizzate esclusivamente allo scopo di prevenire le violazioni del codice della strada e che vanno rigorosamente rispettate le norme che vietano l’installazione di sistemi di controllo a distanza nei luoghi di lavoro (come previsto, tra l’altro, nello Statuto dei Lavoratori – legge 300/1970).
Il Comune deve inoltre individuare i soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni e chiarire e indicare il soggetto o la struttura a cui il cittadino si può rivolgere per esercitare il diritto di rettifica, aggiornamento o cancellazione delle informazioni che lo riguardano.
Particolari garanzie devono, poi, essere osservate in ordine all’analisi dei flussi di traffico che devono avvenire con modalità che salvaguardino l’anonimato dei dati personali raccolti anche nella fase successiva alla registrazione delle immagini (come, infatti, notiamo dai mass-media, le riprese televisive degli enti preposti al monitoraggio dei flussi di traffico nelle strade cittadine o nelle autostrade, avviene sempre “dall’alto”, evitando cioè di riprendere l’autoveicolo in modo tale, per es., da scorgere il numero di targa – infatti, tale tipo di ripresa, che costituisce, ricordiamo, trattamento di dati personali, sarebbe eccedente e non pertinente rispetto allo scopo da raggiungere ).
Diversamente nel caso in cui, per es., le strade fossero dotate di apparecchi di video sorveglianza montati per finalità attinenti la violazione del codice della strada o delle disposizioni deliberative del comune sull’accesso dei veicoli nelle zone a traffico limitato. Infatti, in questo caso, la finalità istituzionale da perseguire richiede necessariamente che il sistema di video sorveglianza debba “spingersi” oltre, e cioè essere preordinato in modo tale da poter tecnicamente scorgere il numero di targa del soggetto che compie l’infrazione, identificando così, quanto meno indirettamente, il titolare del veicolo.
Dott. Roberto Lanfranco
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